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lab32   |   Regolamento

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REGOLAMENTO LAB32

 

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Art. 1

NOME, SEDE, CARATTERISTICHE E DURATA

 

1. Il nome dell’Associazione è lab32. Ha la propria sede legale in Italia, a Stalettì (CZ), e precisamente in località Torrazzo Snc e, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può costituire anche sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale.

 

2. Gli Organi Nazionali sono: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato Etico. 

 

3. Gli Organi Nazionali, comprese le eventuali sedi secondarie, hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile nell’ambito delle somme costituite dall’ammontare delle quote associative di pertinenza come previsto all’articolo 6 del Regolamento e dei beni destinati al rispettivo funzionamento. Si applicano gli artt. 37 e 38 del codice civile.

 

4. La concessione dell’utilizzo dell’acronimo e del logo lab32 a terzi deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo sentito il Presidente.

 

5. L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati. può avere Sedi secondarie nazionali.

 

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Art. 2

FINI E ATTIVITÀ

 

1. lab32 non è un partito né un movimento politico, non ha scopo di lucro ed è fondata sui principi della democraticità, sostenibilità, pari opportunità e uguaglianza, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona ed è contraria ad ogni tipo di discriminazione. L’Associazione è indipendente ed autonoma sul piano politico, organizzativo e finanziario.

 

2. lab32 si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, di valorizzare e potenziare la città di Catanzaro e il suo territorio provinciale, sotto l’aspetto culturale, sociale ed economico secondo i principi della sostenibilità, migliorare le aree strategiche quali innovazione, cultura, ambiente, formazione e servizi, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

  • analizzare e comprendere gli indicatori di performance della qualità della vita, soddisfare i parametri di valutazione, operare basandosi su criteri gestionali e programmatici;

  • promuovere la formazione - con iniziative accademiche ed eventi - e la cultura d’impresa per attivare progetti, sia all’interno dell’Associazione, sia all’esterno con il supporto di imprenditori terzi – anche non associati - che condividano i principi ispiratori di lab32;

  • promuovere la formazione e l’educazione alle tecnologie digitali e, in generale, alla diffusione della cultura digitale;

  • ideare e articolare iniziative insieme alle amministrazioni locali, attivando un rapporto di fiducia, con un atteggiamento costruttivo e proficuo, organico e funzionale al benessere della comunità;

  • promuovere la partecipazione attiva per ridurre la percezione di unilateralità e la distanza tra Enti e cittadini;

  • avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

  • affiancare Enti, Istituzioni e altre Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli di lab32.

 

3. L’attività di lab32 sarà indirizzata verso le seguenti aree progettuali:

  • Formazione;

  • Imprenditoria;

  • Marketing del territorio;

  • Riqualificazione urbana e sociale.

 

4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli Associati.

Segnala altresì, ove disposto e/o richiesto da Enti Pubblici o società private ovvero da Uffici Giudiziari, il nominativo di Soci esperti per l’esecuzione di perizie, pareri e consulenze, e quello di propri rappresentanti per le commissioni giudicatrici di esami o concorsi.

 

5. lab32 svolge altresì attività di formazione culturale ed a tal fine:

  1. Costituisce comitati.

  2. Costituisce organi consultivi, di studio e di ricerca, anche con altre associazioni di categoria tecnica e professionale.

  3. Promuove l’aggiornamento culturale e la formazione professionale dei propri iscritti, nonché la formazione e l’aggiornamento professionale dell’eventuale personale ausiliario e/o dipendente.

  4. Promuove la collaborazione professionale e culturale con Enti pubblici e privati, Istituti ed altre Associazioni.

  5. Può istituire e assegnare premi, borse di studio ed attuare interventi umanitari.

       lab32 realizza tale attività culturale anche a mezzo di organi ufficiali di stampa di informazione

       e comunicazione.

 

6. lab32 può avvalersi di consulenze di giornalisti professionisti che possono anche fare parte dei         Comitati di Redazione.

 

7. lab32 può partecipare in tutto o in parte in società di capitali. 

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Art. 3

I SOCI 

 

1. Soci Fondatori

Ossia i soggetti che hanno costituito lab32:  Fabrizio Carpanzano, Maurizio De Filippo, Carlo Diana e Paolo Maruca.

 

2. Soci Sostenitori

Ossia i soggetti iscritti ai sensi degli art. 5 del Regolamento; soggetti che - con il loro apporto di idee e progetti - contribuiscono al raggiungimento dello scopo dell’Associazione.

 

3. I soci Fondatori ed i Soci Sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie. 

Ha diritto di voto l’Associato che è iscritto da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Il voto può essere espresso personalmente o tramite delega. Ciascun  iscritto può esprimere un massimo di 3 (tre) deleghe. Il voto degli Associati minorenni deve essere espresso dall’esercente la responsabilità genitoriale.

 

4. Soci Uditori

I Soci uditori possono far parte di Gruppi di Lavoro istituiti dagli organismi competenti. I Soci uditori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative. 

 

5. Soci Benemeriti

Sono nominati Soci benemeriti coloro che, con effettiva partecipazione alla vita associativa e per benemerenze particolari, abbiano meritato riconoscenza e considerazione. I Soci benemeriti possono votare e ricoprire cariche associative.

 

6. Soci Onorari e Soci a Vita

Possono essere ammessi a far parte di lab32 senza diritto di voto e senza ricoprire cariche sociali:

  1. in qualità di Socio Onorario, studiosi o persone non iscritte all’Associazione che, per singolari meriti, siano ritenuti degni di particolare attenzione; 

  2. in qualità di Socio a Vita, coloro che abbiano almeno 35 (trentacinque) anni totali di iscrizione all’Associazione.

 

7. I Soci Onorari, Benemeriti e a Vita possono essere proposti da tutti gli Organi associativi e sono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente; possono essere incaricati per compiti particolari e sono iscritti in appositi elenchi d’onore.

 

8. Viene fatto carico all’Organo proponente di comunicare la nomina all’interessato.

 

9. Non possono rivestire alcuna carica sociale o svolgere incarichi i Soci che abbiano interessi commerciali ed economici che si pongano in conflitto con quelli dell’associazione ovvero con i fini e gli scopi associativi; e così i Soci che abbiano subito condanne penali, che abbiano carichi pendenti o che abbiano ricoperto cariche e ruoli politici o svolto politica attiva negli ultimi 3 anni; ovvero i Soci che siano iscritti ad altre associazioni aventi finalità in contrasto e/o concorrenza con lab32.

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Art. 4

DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO

 

1. Gli iscritti hanno il dovere:

  • di rispettare le norme dello Statuto, del Codice Etico e di tutti i Regolamenti e le Linee Guida dell’Associazione;

  • di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta da lab32, salva la garanzia del diritto al dissenso;

  • di mettere a disposizione le proprie competenze e capacità per ogni iniziativa rientrante nelle finalità dell’Associazione;

  • di non svolgere attività e propaganda politica;

 

2. Ogni Socio può promuovere, coordinare, realizzare, tenere conferenze o corsi di aggiornamento purché non si configuri un conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi.

 

3. E’ obbligo del socio comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione di residenza anagrafica o professionale.

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Art. 5

DOMANDA D’ISCRIZIONE

 

1. Possono chiedere l’iscrizione all’Associazione tutti coloro i quali – mediante un concreto apporto di idee, proposte e progetti - vogliano contribuire allo scopo sociale a valorizzare la città di Catanzaro ed il suo territorio. Per l’ammissione occorre ottenere una lettera di presentazione da almeno due associati.

 

2. La domanda deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e comporta l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, a quelle del Codice Etico e a tutti i Regolamenti dell’Associazione. In caso di domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

 

3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'ammissione implica l’iscrizione a tempo indeterminato – salvo il diritto di recesso - ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione. 

 

4.  La domanda di iscrizione è valutata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo, che può accoglierla o respingerla con succinta motivazione: in quest’ultimo caso ne dà comunicazione scritta al richiedente con  raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo a data certa di ricezione.

 

5. Il diniego di accettazione può essere impugnato dal richiedente con ricorso scritto, inviato con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione, al Comitato Etico che decide, in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.

 

6. È possibile inoltrare la domanda di iscrizione con raccomandata a/r da inviare alla sede legale di lab32, ovvero all’indirizzo info@lab32project.com, sempre allegando le lettere di presentazione di cui all’art. 5.1 ultimo capoverso. È possibile anche inoltrare la domanda online compilando il form nella sezione del sito lab32project.com, raggiungibile da apposito link presente nella testata e nel piè di pagina.

 

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Art. 6

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

 

1. La denuncia avverso un Socio per presunto comportamento contrario ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell’Associazione, nonché alle norme di cui allo Statuto ed al Regolamento, può essere fatta da parte di uno o più Soci o da parte di un Organo associativo e va inviata con  lettera raccomandata al Consiglio Direttivo che delibera entro 90 (novanta) giorni.

 

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ricevuta la denuncia ne dà immediata comunicazione per iscritto all’interessato. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti.

 

3. Lo stesso Presidente, o un componente del Consiglio da lui delegato, raccoglie le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini dell’istruttoria. Deve, altresì, con l’assistenza del Segretario, ascoltare l’interessato, previa sua convocazione, il quale potrà comunque presentare memorie scritte e produrre documenti. Dell’audizione è redatto verbale, controfirmato dall’interessato.

 

4. Terminata l’istruttoria, colui che l’ha condotta riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Il Consiglio, se la denuncia risulta manifestamente infondata o irrilevante, archivia il caso e ne dà comunicazione all’interessato ed al denunciante. Diversamente, il Presidente fissa la data e la sede della seduta in cui sarà discusso il caso e lo inserisce nell’ordine del giorno di quella seduta. Nomina in seno al Consiglio il Relatore, dispone la citazione dell’incolpato e cura che del giorno della seduta sia data comunicazione al denunciante, invitandolo a comparire.

 

5. La citazione è notificata, a pena di nullità, all’incolpato almeno venti giorni prima della seduta. Essa deve contenere:

  1. Le generalità dell’incolpato;

  2. La menzione circostanziata degli addebiti;

  3. L’indicazione del luogo, giorno ed ora della comparizione;

  4. L’avvertimento che l’incolpato potrà prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia e, entro cinque giorni prima della data della seduta, presentare memorie difensive e produrre documenti;

  5. L’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio anche in sua assenza;

  6. La data e la sottoscrizione del Presidente.

 

6. Nella seduta stabilita, il Relatore espone i fatti e le risultanze emerse dall’istruttoria. Vengono, quindi, sentiti il denunciante e l’incolpato, ove siano presenti, i quali sottoscrivono il verbale. Chiusa la trattazione orale, il Consiglio decide.

 

7 Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

  1. il giorno, mese ed anno;

  2. i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;

  3. i giudizi esaminati e le questioni trattate;

  4. i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

 

8. La decisione è redatta dal Relatore e deve contenere una concisa esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui si è formata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Essa è depositata in originale e protocollata negli uffici della Segreteria del Consiglio e notificata immediatamente in copia integrale all’interessato ed al denunciante, a cura del Segretario del Consiglio.

 

9. Avverso la decisione del Consiglio, il solo Socio incolpato, e non anche il denunciante, può proporre ricorso al Comitato Etico da spedirsi con raccomandata a/r entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica di cui al comma precedente. Il ricorso deve, a pena d’inammissibilità, essere motivato ed enunciare i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

 

10. Il ricorso sospende la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere deciso dal Comitato Etico entro 90 (novanta) giorni.

 

11. Al procedimento dinanzi al Comitato Etico si applicano i commi 6, 7 ed  8 del presente articolo, in quanto compatibili.

 

12.  Le decisioni emesse dal Consiglio Direttivo diventano esecutive quando è inutilmente decorso il termine per proporre ricorso al Comitato Etico.

 

13. Le decisioni emesse dal Comitato Etico non sono impugnabili e diventano esecutive con l’avvenuta notifica al Socio incolpato. Salva la possibilità per l’associato condannato in seconda istanza di rivolgersi al Tribunale competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento emesso dal Comitato Etico.

 

14. In ogni fase del procedimento disciplinare, tutte le notifiche alle parti, possono essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC ovvero con qualunque altro strumento informatico di ricezione e quindi anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato dall’associato all’atto dell’iscrizione o successivamente modificato.

 

15. Qualora la segnalazione riguardi il Presidente o altro membro di Organo associativo, la stessa dovrà essere trasmessa direttamente al Comitato Etico. 

In tal caso, il Presidente del Comitato Etico o un membro da questi delegato, provvede all’istruttoria. Si applicano le disposizioni di cui i commi da 3 a 8 del presente articolo, nonché il comma 13 del medesimo.

 

16. Le sanzioni previste a carico degli Associati sono:

  • l’ammonimento;

  • la sospensione temporanea per un massimo di mesi 6;

  • l’esclusione dall’Associazione.

La sanzione disciplinare della sospensione temporanea, ove inoppugnabile o passata in giudicato, comporta l’immediata decadenza dalle cariche sociali. La sanzione disciplinare di esclusione preclude per sempre la possibilità di iscriversi all’Associazione.

 

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Art. 7

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

 

1. L’Assemblea è l’organo deliberante di lab32 ed ha il compito di:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

  • approvare il bilancio e/o il conto consuntivo;

  • modificare l’atto costitutivo e lo statuto;

  • nominare il Revisore Legale dei Conti; 

  • ogni altra decisione che la legge o lo Statuto riservano in modo inderogabile all’assemblea. 

 

2. L’Assemblea degli associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, per provvedere all'esame della gestione sociale e all'approvazione del bilancio e/o del conto consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza. L'Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati. In quest'ultima ipotesi, l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i venti giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

 

3. La Commissione di verifica dei poteri è costituita dal Presidente Nazionale e da due membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente svolge tale funzione il membro più anziano del Consiglio Direttivo. Nelle 24 ore precedenti la costituzione dell’Assemblea, la Commissione verifica la documentazione pervenuta in segreteria, redigendo apposito verbale da consegnare al Presidente dell’Assemblea.

 

4. Le Assemblee devono essere convocate dal Presidente con avviso spedito, almeno 8 (otto) giorni prima dell’assemblea, a ciascun iscritto con posta elettronica all’indirizzo comunicato al momento dell’iscrizione o successivamente comunicato. Ciascun iscritto dovrà inviare una e-mail di avvenuta ricezione dell’avviso, al fine di garantire il diritto di voto in Assemblea e la regolare costituzione della stessa. L’avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell'Assemblea e degli argomenti all'ordine del giorno.

 

5. Le riunioni dell’Assemblea potranno tenersi anche tramite videoconferenza o comunque con mezzo che consenta che tutti i partecipanti siano identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ed esprimere il diritto di voto.

 

6. Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati. L’Assemblea è comunque valida quando siano presenti tutti gli iscritti, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e tutti siano informati sui punti all’ordine del giorno. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, sia in prima che seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, che può essere espresso personalmente o tramite delega. Ciascun iscritto può delegare solo un altro iscritto e ciascun iscritto può esprimere un massimo di 3 deleghe.

 

7. Per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza della metà più uno degli associati. Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea Straordinaria le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto e tutte le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell’Assemblea straordinaria. Tali decisioni saranno valide se prese con la presenza dei tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

8. In caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.

 

9. L'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

 

10. Il Presidente dell'Assemblea:

  1. Comunica all’assise il verbale della Commissione verifica poteri sulla regolarità della costituzione e sull’accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;

  2. Regola il suo svolgimento;

  3. Accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

 

11. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

 

12. L’Assemblea elettiva deve comunque tenersi entro trenta giorni dalla cessazione dell’incarico del membro o dei membri che occorre rieleggere.

 

13. Le deliberazioni dell’Assemblea sono impugnabili dinanzi al Tribunale di Roma entro due mesi dalla data della loro adozione.

 

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Art. 8 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione dell’Associazione. E’ formato da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri e dura in carica per un quadriennio. Per il primo quadriennio il Consiglio Direttivo è formato dai soli quattro soci fondatori che rimarranno nella carica sino al 31.12.2032. Dall’esercizio 2025, l’Assemblea potrà eleggere, tra gli iscritti all’Associazione, gli altri membri che andranno ad aggiungersi ai soci fondatori, nel seguente modo:

  • sino ad un massimo di ulteriori quattro membri per il periodo dall’esercizio 2025 sino al 31.12.2032;

  • per un massimo di nove membri successivamente all’1.1.2033. 

 

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ed a partire dall’1.1.2033 staranno in carica 4 (quattro) anni.

 

3. Il Consiglio potrà sostituire i componenti dimissionari o decaduti dalla carica, mediante cooptazione fino ad un massimo di 4 (quattro) nuovi membri, i quali rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. 

4. La carica di Consigliere è da considerarsi a titolo gratuito.

 

5. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

  • si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

  • si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale e il Codice Etico;

  • nomina il Presidente dell’Associazione, tra i membri del Consiglio stesso;

  • nomina il Comitato Etico;

  • nomina il Revisore dei Conti

  • nomina i 14 membri del Comitato di Sviluppo;

  • individua i soggetti che partecipano all’Hub Esecutivo;

  • emana i Regolamenti dell’Associazione che è pure facoltizzato a modificare; 

  • redige ed emana il Codice Etico;

  • redige il bilancio e/o il conto consuntivo;

  • delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;

  • decide su eventuali collaborazioni con terzi e sulle modalità di attuazione di dette collaborazioni, compresa la stipula di eventuali contratti o conferimenti di mandati;

  • stabilisce eventuali prestazioni di servizi da parte degli Associati o da parte di terzi e i relativi eventuali compensi;

  • nomina e revoca eventuali responsabili di progetto, eventuali regolamenti per l’organizzazione dell’Associazione;

  • conferisce mandati e procure.

 

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per delega, dal vice-presidente vicario, tramite invito per posta elettronica o mezzo idoneo equipollente, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. 

 

7. Il Consiglio Direttivo – a parte quanto stabilito supra art. 9.5 - può nominare uno o più comitati esecutivi, composti da esperti anche non associati aventi specifiche competenze e capacità professionali utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I Comitati sono retti e regolati da un Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo che può sempre modificare. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più membri dei comitati esecutivi a presiedere e promuovere singoli progetti.

 

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Art. 9

PRESIDENTE 

 

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 2 (due) anni. Coloro i quali abbiano ricoperto per tre mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente, allo scadere del terzo mandato non saranno rieleggibili nella medesima carica. 

 

2. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina un vice-presidente, che mantiene la carica fino al termine del mandato del Presidente stesso ed è delegato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega. Il Presidente può conferire mandato ad altri associati o a terzi per lo svolgimento di compiti tecnici.

 

3. La carica di Presidente – ed anche quella di vice- presidente - è da considerarsi a titolo gratuito.

 

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Art. 10

IL COMITATO ETICO

 

1. Il Comitato Etico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno 3 (tre) membri, scelti tra soggetti anche non associati di specchiata onorabilità ed integrità morale, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Comitato è organo di controllo e garanzia dell’esatta osservanza da parte di tutti gli associati delle norme del Codice Etico. La carica è a titolo gratuito.

 

2. Il Comitato Etico svolge le funzioni di cui all’art. 6 commi 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento.

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Art. 11

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

 

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea tra i soggetti iscritti nell’apposito Registro. Il Revisore resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

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Art. 12

COMITATO DI SVILUPPO

 

1. Nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 (due) anni ed i membri sono rieleggibili; è l'organo di raccordo tra il Consiglio Direttivo e la base associativa sul territorio. Elabora strategie di medio e lungo periodo sugli ambiti di azione e progettuali di lab32; coordina lo sviluppo dei progetti in stretto contatto con il Consiglio Direttivo; svolge funzioni di vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dei progetti. Ha funzioni di rappresentanza a Catanzaro e di coordinamento dell’Hub Esecutivo sull’implementazione dei progetti di lab32 formulando indirizzi e proposte al Consiglio Direttivo all’interno delle 4 aree progettuali: formazione, imprenditoria, marketing del territorio, riqualificazione urbana e sociale. E’ costituito da 14 componenti: due coordinatori a stretto contatto con il Consiglio Direttivo e tre referenti per ogni area progettuale, di cui due locali e uno fuori sede. 

Può individuare i soggetti che partecipano all’Hub Esecutivo. 

 

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Art. 13

HUB ESECUTIVO

 

1. E’ costituito quale organo operativo e di supporto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Sviluppo, affiancandoli sull’implementazione dei progetti in coordinamento con i team di lavoro. 

E’ anch’esso un comitato a cui possono partecipare soggetti già iscritti a lab32 ovvero esterni ad essa, per come individuati dal Consiglio Direttivo e/o dal Comitato di Sviluppo, anche in ragione di candidature spontanee o di indicazioni da parte dei singoli associati. E’ regola generale che i partecipanti all’Hub Esecutivo svolgano la propria attività gratuitamente.

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Art. 14

I PROGETTI

 

1. All’interno delle aree programmatiche di cui all’art. 2.3 (Formazione, Imprenditoria, Marketing del territorio e Riqualificazione urbana e sociale), lab32 sviluppa e realizza progetti sul territorio.

I progetti possono essere proposti anche da singoli associati o da soggetti esterni all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo individua e nomina il Curatore del progetto.

Se il progetto è proposto da un associato o da un soggetto esterno all’Associazione, il Curatore sarà sempre il proponente.

Il Curatore sarà affiancato da uno dei Soci Fondatori (ed, in concreto, da quello maggiormente esperto nell’area progettuale di riferimento), che è definito Garante.

Il Curatore dovrà sempre riferire al Garante ed al Comitato di Sviluppo in modo puntuale e compiuto circa lo svolgimento dell’attività di progettazione e di realizzazione e potrà individuare – sempre sentito il Garante ed il Comitato di Sviluppo - un proprio Team di lavoro composto da associati, professionisti e volontari che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Sviluppo.

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Art. 15

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE - BILANCIO

 

1. Il patrimonio sociale è rappresentato:

  1. dal contributo iniziale dei quattro fondatori, conferito in parti uguali;

  2. da donazioni, elargizioni e contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;

  3. da eventuali ricavi ed entrate derivanti da attività promozionali, sponsorizzazioni, produttive  o commerciali, il cui ricavato sarà destinato alle finalità sociali, nel rispetto del fine non lucrativo dell’Associazione;

  4. dai beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione nell'osservanza delle forme di legge;

  5. dagli eventuali contributi e sovvenzioni dello Stato, dell’Unione Europea, di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, italiani ed esteri.

 

2. Costituiscono patrimonio associativo tutti i beni immateriali dell’Associazione, come l’acronimo, i marchi registrati, i brevetti e i know-how, le testate editoriali, i siti, i profili social ed i domini online. E’ proprietà intellettuale di lab32 i progetti anche non realizzati e le idee concepite anche lì dove non confluite in un piano di lavoro o in una programmazione o ancora in una progettazione.

 

3. Durante la vita dell’Associazione non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

4. L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro 120 giorni dalla chiusura, prorogabili a 180 giorni se particolari esigenze relative alla struttura e all’organizzazione dell’Associazione lo richiedono, il bilancio e/ o il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

 

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Art. 16

ELEZIONE ORGANISMI NAZIONALI

 

1. Ogni Socio che intenda candidarsi a cariche sociali deve presentare il suo curriculum vitae ed una autocertificazione nella quale dichiari di non avere interessi commerciali ed economici che configurino un conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi, di non aver subito condanne penali, di non aver ricoperto cariche e ruoli politici o fatto politica attiva negli ultimi 3 anni e la non iscrizione ad altre associazioni che abbiano finalità in contrasto e/o concorrenza con lab32

 

2 Sulla contestazione circa la regolarità delle candidature decide il Comitato Etico.

 

3 Le elezioni vengono eseguite con una scheda unica dove ogni associato potrà esprimere un numero di voti validi corrispondenti al numero dei membri del Consiglio Direttivo eleggibili.

 

4. Nell’ipotesi in cui vi sia un solo candidato, l’elezione risulterà valida se il candidato Presidente avrà ottenuto almeno i voti favorevoli della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

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Art. 17

MOZIONI D’ORDINE – RACCOMANDAZIONI – VOTAZIONI

 

1. Le mozioni d’ordine possono avere per oggetto solo la richiesta di modifica della successione della discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Esse devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio della discussione sull’ordine del giorno. L’Assemblea ha facoltà di respingerle o accettarle, con votazione per alzata di mano.

 

2. Le raccomandazioni possono avere per oggetto qualsiasi argomento, anche non inserito nell’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea. Le raccomandazioni sono intese a promuovere una deliberazione da parte dell’Assemblea, e devono essere presentate per iscritto da almeno la

metà dei voti totali rappresentati in Assemblea. 

E’ facoltà dell’Assemblea di respingere la raccomandazione ovvero di accettarla con votazione per alzata di mano.

L’accettazione della raccomandazione da parte di una Assemblea non totalitaria comporta l’obbligo di inserire l’oggetto della deliberazione all’ordine del giorno dell’Assemblea immediatamente successiva.

 

3. Le votazioni in Assemblea si effettuano o a scrutinio segreto o per chiamata nominale o per alzata di mano o per acclamazione.

Il Presidente può proporre all’Assemblea il tipo di votazione che ritiene opportuno fatte salve le

deliberazioni concernenti le elezioni che si adottano a scrutinio segreto.

Ove la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto richieda che la votazione avvenga a scrutinio segreto, la richiesta deve essere accolta.

L’Assemblea nomina due scrutatori, i quali affiancano il Presidente nelle votazioni a scrutinio segreto, o per appello nominale o per alzata di mano.

Delle riunioni viene redatto verbale controfirmato dal Presidente dell’Assemblea. Il verbalizzante deve essere un Socio ordinario.

 

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Art. 18

DELEGHE

1. Fatti salvi i casi specificamente normati da Statuto e Regolamento, non sono ammesse deleghe.

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Art. 19

REVOCHE DA CARICHE E INCARICHI

 

1. Cariche e incarichi conferiti all’Associato da un Organo Associativo possono essergli revocati dallo stesso con atto motivato.

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Art. 20

MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO

 

1. Tutti i Soci Ordinari possono proporre al Consiglio Direttivo modifiche allo Statuto ed al Regolamento che dopo valutazione del Consiglio stesso, sentito il Comitato Etico, potranno essere messe all’ordine del giorno dell’Assemblea deputata.

 

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Art. 21

RINNOVO ORGANI STATUTARI

 

1. Dal 1° marzo al 31 marzo dell’anno successivo a quello di scadenza del mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo degli Organi Nazionali. Qualunque elezione precedentemente avvenuta ha valore solo fino alla fine del mandato elettorale ed ha valore di un mandato.

 

2. Gli Organi Nazionali assumono le funzioni entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

 

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Art. 22

LO SCIOGLIMENTO – LA LIQUIDAZIONE

 

1. Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, viene deliberato dall’Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del proprio patrimonio, di devolverlo a beneficio di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

2. L’Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di tre del numero degli associati.

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Art. 23

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

1. Per garantire l’ordinaria amministrazione dell'Associazione, fino alla progressiva costituzione dei nuovi Organi Nazionali, gli attuali Organi mantengono la loro composizione e le relative funzioni.

 

2. Tutte le comunicazioni e/o notifiche agli associati e così anche in ordine alle convocazioni assembleari ed ai procedimenti disciplinari – oltre che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC – possono essere effettuate con qualunque altro mezzo di ricezione e quindi anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, comunicato all’atto dell’iscrizione ovvero successivamente modificato.

 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme stabilite dal Codice Civile e dalla legislazione vigente

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