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lab32   |   Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LAB32

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TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

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Articolo 1: lab32 è un’Associazione costituita da persone fisiche che condividono le finalità e i progetti di lab32.

Articolo 2: l’Associazione ha sede legale in Staletti (CZ), in localita Torrazzo Snc. L’Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può costituire anche sedi secondarie e operative su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3: l’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati.

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TITOLO II – FINALITÀ

 

Articolo 4: l’Associazione non è un partito né un movimento politico, non ha scopo di lucro ed è fondata sui principi della democraticità, sostenibilità, pari opportunità e uguaglianza, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona ed è contraria ad ogni tipo di discriminazione. L’Associazione è indipendente ed autonoma sul piano politico, organizzativo e finanziario.

Articolo 5: l’Associazione si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, di valorizzare e potenziare la città di Catanzaro e il suo territorio provinciale, sotto l’aspetto culturale, sociale ed economico secondo i principi della sostenibilità, migliorare le aree strategiche quali innovazione, cultura, ambiente, formazione e servizi, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

  • analizzare e comprendere gli indicatori di performance della qualità della vita, soddisfare i parametri di valutazione, operare basandosi su criteri gestionali e programmatici;

  • promuovere la formazione - con iniziative accademiche ed eventi - e la cultura d’impresa per attivare progetti, sia all’interno dell’Associazione, sia all’esterno con il supporto di imprenditori terzi – anche non associati - che condividano i principi ispiratori di lab32;

  • promuovere la formazione e l’educazione alle tecnologie digitali e, in generale, alla diffusione della cultura digitale;

  • ideare e articolare iniziative insieme alle amministrazioni locali, attivando un rapporto di fiducia, con un atteggiamento costruttivo e proficuo, organico e funzionale al benessere della comunità;

  • promuovere la partecipazione attiva per ridurre la percezione di unilateralità e la distanza tra Enti e cittadini;

  • avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

  • affiancare Enti, Istituzioni e altre Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli di lab32.

L’attività di lab32 sarà indirizzata verso le seguenti aree progettuali:

  • Formazione;

  • Imprenditoria;

  • Marketing del territorio;

  • Riqualificazione urbana e sociale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli Associati.

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TITOLO III – I SOCI

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Articolo 6: possono chiedere l’iscrizione all’Associazione tutti coloro i quali – mediante un concreto apporto di idee, proposte e progetti - vogliano contribuire allo scopo sociale a valorizzare la citta di Catanzaro ed il suo territorio. Per l’ammissione occorre ottenere una lettera di presentazione da almeno due associati.

Articolo 7: la domanda deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e comporta l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, a quelle del Codice Etico e a tutti i Regolamenti dell’Associazione. In caso di domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 8: sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione.  L’ammissione implica l’iscrizione a tempo indeterminato – salvo il diritto di recesso - ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione. 

L’eventuale rigetto della domanda verrà comunicato per iscritto e dovrà essere motivato.

Articolo 9: gli associati si distinguono in:

  • soci fondatori: ossia i soggetti che hanno costituito lab32;

  • soci sostenitori: ossia i soggetti che con il loro apporto di idee e progetti contribuiscono al raggiungimento dello scopo dell’Associazione.

Articolo 10: il Consiglio Direttivo determina annualmente l’eventuale quota di iscrizione e aggiorna le Linee Guida dell’Associazione. 

Articolo 11: tutti gli iscritti hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie. Ha diritto di voto l’Associato che è iscritto da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Il voto può essere espresso personalmente o tramite delega. Ciascun iscritto può esprimere un massimo di 3 (tre) deleghe. Il voto degli Associati minorenni deve essere espresso dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Gli iscritti hanno il diritto di essere informati su tutte le iniziative promosse dall’Associazione e sull’attività del Consiglio Direttivo, mediante pubblicazioni sul sito internet dell’Associazione ed  eventuali newletters e mailing-list.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono da considerarsi a titolo gratuito.

Articolo 12: gli iscritti hanno il dovere:

- di rispettare le norme dello Statuto, del Codice Etico e di tutti i Regolamenti e le Linee Guida dell’Associazione;

- di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta da Lab32, salva la garanzia del diritto al dissenso;

- di mettere a disposizione le proprie competenze e capacità per ogni iniziativa rientrante nelle finalità dell’Associazione;

- di non svolgere attività e propaganda politica;

- di versare la quota associativa, ove prevista.

Articolo 13: gli associati cessano di far parte dell’Associazione:

a) per recesso, esercitabile in ogni momento; 

b) per morte o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo;

d) per esclusione;

d) per estinzione dell'Associazione.

Articolo 14: sono causa di esclusione:

- la violazione delle norme del presente Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti dell’Associazione;

- l’avere tenuto comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione;

- strumentalizzare l’appartenenza all’Associazione per fini politici;

- candidarsi ad elezioni politiche ed amministrative, nazionali, comunali e regionali;

- fare propaganda politica.

Sulla espulsione decide il Consiglio Direttivo, che comunicherà all’escluso i motivi dell’esclusione. 

Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

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Articolo 15: sono organi di lab32:

a) l’Assemblea degli Associati,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Presidente,

d) il Comitato Etico.

Articolo 16: l’Assemblea è l’organo deliberante di lab32 ed ha il compito di:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio e/o il conto consuntivo;

- modificare l’atto costitutivo e lo statuto:

- ogni altra decisione che la legge riserva in modo inderogabile all’assemblea. 

Articolo 17: l’Assemblea degli associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, per provvedere all'esame della gestione sociale e all'approvazione del bilancio e/o del conto consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza. L'Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati. In quest'ultima ipotesi, l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i venti giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti. 

Articolo 18: le Assemblee devono essere convocate dal Presidente con  avviso spedito, almeno 8 (otto) giorni prima dell’assemblea, a ciascun iscritto con posta elettronica all’indirizzo comunicato al momento dell’iscrizione. Ciascun iscritto dovrà inviare una e-mail di avvenuta ricezione dell’avviso, al fine di garantire il diritto di voto in Assemblea e la regolare costituzione della stessa. L’avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell'Assemblea e degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell’Assemblea potranno tenersi anche tramite videoconferenza o comunque con mezzo che consenta che tutti i partecipanti siano identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ed esprimere il diritto di voto.

Articolo 19: per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati. L’Assemblea è comunque valida quando siano presenti tutti gli iscritti, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e tutti siano informati sui punti all’ordine del giorno. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, sia in prima che seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, che può essere espresso personalmente o tramite delega. Ciascun iscritto può delegare solo un altro iscritto e ciascun iscritto può esprimere un massimo di 3 deleghe.

Articolo 20: per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati. Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea Straordinaria le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto e tutte le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell’Assemblea straordinaria. Tali decisioni saranno valide se prese con la presenza dei tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Articolo 21: il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione dell’Associazione. E’ formato da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri e dura in carica per un quadriennio. Per il primo quadriennio il Consiglio Direttivo è formato dai soli quattro soci fondatori che rimarranno nella carica sino al 31.12.2032. Dall’esercizio 2025, l’Assemblea potrà eleggere, tra gli iscritti all’Associazione, gli altri membri che andranno ad aggiungersi ai soci fondatori, nel seguente modo:

- sino ad un massimo di quattro membri per il periodo dall’esercizio 2025 sino al 31.12.2032;

- per un massimo di nove membri successivamente al 01.01.2033. 

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio potrà sostituire i componenti dimissionari o decaduti dalla carica, mediante cooptazione fino ad un massimo di 4 (quattro) nuovi membri, i quali rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. 

La carica di Consigliere è da considerarsi a titolo gratuito.

Articolo 22: il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

  • nomina il Presidente dell’Associazione, tra i membri del Consiglio stesso;

  • si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

  • si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale e il Codice Etico; 

  • nomina il Comitato Etico;

  • emana i Regolamenti dell’Associazione che è pure facoltizzato a modificare; 

  • redige ed emana il Codice Etico;

  • redige il bilancio e/o il conto consuntivo;

  • delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;

  • decide su eventuali collaborazioni con terzi e sulle modalità di attuazione di dette collaborazioni, compresa la stipula di eventuali contratti o conferimenti di mandati;

  • stabilisce eventuali prestazioni di servizi da parte degli Associati o da parte di terzi e i relativi eventuali compensi;

  • nomina e revoca eventuali responsabili di progetto, eventuali regolamenti per l’organizzazione dell’Associazione;

  • conferisce mandati e procure.

Articolo 23: il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per delega, dal vice-presidente vicario, tramite invito per posta elettronica o mezzo idoneo equipollente, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. 

Articolo 24: il Consiglio Direttivo può nominare uno o più comitati esecutivi, composti da esperti anche non associati aventi specifiche competenze e capacità professionali utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I Comitati sono retti e regolati da un Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo che è pure facoltizzato a modificarlo. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più membri dei comitati esecutivi a presiedere e promuovere singoli progetti. 

Articolo 25: il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 2 anni. Coloro i quali abbiano ricoperto per tre mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente, allo scadere del terzo mandato non saranno rieleggibili nella medesima carica. 

Articolo 26: il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina un vice-presidente, che è delegato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega. Il Presidente può conferire mandato ad altri associati o a terzi per lo svolgimento di compiti tecnici.

La carica di Presidente – ed anche quella di vice- presidente - è da considerarsi a titolo gratuito.

Articolo 27: il Comitato Etico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno 3 (tre) membri, scelti tra soggetti anche non associati di specchiata onorabilità ed integrità morale, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Comitato è organo di controllo e garanzia dell’esatta osservanza da parte di tutti gli associati delle norme del Codice Etico. La carica è a titolo gratuito.

Articolo 28: il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea tra i soggetti iscritti nell’apposito Registro. Il Revisore resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

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TITOLO V – IL PATRIMONIO – IL BILANCIO

 

Articolo 29: il patrimonio sociale è rappresentato:

a) dal contributo iniziale dei quattro fondatori, conferito in parti uguali;

b) da donazioni, elargizioni e contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;

c) da eventuali ricavi ed entrate derivanti da attività promozionali, sponsorizzazioni, produttive  o commerciali, il cui ricavato sarà destinato alle finalità sociali, nel rispetto del fine non lucrativo dell’Associazione;

d) dai beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione nell'osservanza delle forme di legge;

e) dagli eventuali contributi e sovvenzioni dello Stato, dell’Unione Europea, di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, italiani ed esteri.

Articolo 30: durante la vita dell’Associazione non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 31: l’esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro 120 giorni dalla chiusura, prorogabili a 180 giorni se particolari esigenze relative alla struttura e all’organizzazione dell’Associazione lo richiedono, il bilancio e/ o il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

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TITOLO VI – LO SCIOGLIMENTO – LA LIQUIDAZIONE

 

Articolo 32: lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, viene deliberato dall’Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del proprio patrimonio, di devolverlo a beneficio di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33: l’Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di tre del numero degli associati.

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TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

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Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme stabilite dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.

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